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Autonoma risarcibilità del danno morale e del danno esistenziale: la Cassazione si apre a un nuovo orientamento
Dalle famose “sentenze gemelle” del 2008 (n. 26972 e 26975) la Corte di Cassazione ha sempre riaffermato il principio di unicità del danno non patrimoniale e la conseguente non risarcibilità, in via autonoma, del danno morale e del danno esistenziale.
Con la sentenza n. 22585, depositata ieri, la Suprema Corte, seppur cautamente, apre uno spiraglio rispetto al suddetto criterio interpretativo affermando che i due tipi di danno possono essere considerati “diversi e, perciò solo, entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie generalizzazioni”.
Un’apertura che, forse, potrà garantire alle vittime da fatto illecito di ottenere un congruo ristoro per i danni subiti.
Lesioni personali per diagnosi tardiva sulle complicanze del post operatorio prevedibili
La Corte di Cassazione penale con sentenza n. 10324 del 6 marzo 2013 ha consacrato la responsabilità del primario che, per inosservanza delle regole di buona pratica medica, ha provocato la perdita dell’udito di un paziente nonostante non avesse più effettuato lui l’intervento chirurgico. La Suprema Corte ha infatti ribadito la responsabilità del sanitario in quanto primario del reparto, oltre che medico di fiducia del paziente: in tale posizione, infatti, al medico spettava sia di valutare i sintomi manifestati dal paziente nel post operatorio, sia di individuare le più opportune terapie dopo aver effettuato gli accertamenti necessari a formulare una corretta diagnosi. Inoltre la posizione di garanzia del sanitario è stata individuata non solo per l’essere stato il medico di fiducia del paziente e nemmeno per il ruolo di primario, bensì per l’aver assunto direttamente la responsabilità del paziente nel post operatorio fino al trasferimento del paziente stesso in terapia intensiva.
Sì al danno da perdita delle cure domestiche per gli eredi della “casalinga”
La Cass. Civ. sez. III, sent. 13.12.2012 n. 22909 ha riconosciuto il diritto degli eredi della casalinga, deceduta in conseguenza di sinistro stradale, al risarcimento anche del danno non patrimoniale da essi subito per la perdita delle prestazioni attinenti all’assistenza e alla cura fornita dalla sfortunata casalinga. Tale orientamento è giustificato, secondo i giudici della Cassazione, dal fatto che il danno morale non possa essere ricompreso nel danno biologico e debba, invece, essere liquidato a parte, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale. Tale risarcimento spetta anche se la vittima godeva dell’assistenza di una colf.