Il Tar del Veneto, con la recente sentenza n. 1194/2015, ha ricordato l’espressa previsione contenuta nel Codice della Strada (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285/1992): bastano 3 multe consecutive in un anno, che prevedono la decurtazione di almeno cinque punti (es. obbligo di indossare la cintura di sicurezza, guida e manovre pericolose…) per essere costretti a tornare a scuola guida e sostenere nuovamente l’esame di idoneità tecnica previsto per la revisione della patente.
Se è vero infatti che l’obbligo di revisione e conseguente sottoposizione all’esame di idoneità tecnica consegue alla perdita totale del punteggio di 20 punti in dotazione all’atto del rilascio della patente, è anche vero che lo stesso obbligo, come dispone il 6 comma dell’art. 126-bis Cds, consegue per chi “dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti”.
In tal caso, l’ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente. Al titolare toccherà dunque sottoporsi agli accertamenti richiesti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, a pena di sospensione (e ritiro) della patente a tempo indeterminato.