La Corte Suprema di Cassazione adotta la linea dura nei confronti del genitore che non mantiene il figlio nato da relazione extraconiugale, ritenendo tale comportamento omissivo un reato. Ma vi è di più: il genitore deve provvedere non solo alla sopravvivenza del figlio, ma anche allo sport, all’abbigliamento, ai viaggi e agli studi. La Corte di Cassazione con sentenza n. 33026/2014 ha sottolineato che il diritto al mantenimento genitoriale – stato di bisogno presunto dalla Legge e che integra la fattispecie di cui all’ art. 570 cp – non è eliso dal fatto che l’altro genitore provveda all’erogazione dei mezzi di sussistenza o che vi provveda un terzo, persistendo l’obbligo di mantenimento dei figli minori in capo a entrambi i genitori.
Commette reato l’ex che non paga la casa alla moglie e ai figli minorenni
Poichè la casa rientra tra i beni primari che vanno garantiti al coniuge e ai figli minori con esso convivente, se l’ex coniuge non ottempera la pagamento del mutuo per la casa coniugale, commette un reato ai sensi dell’art. 570 c.p.
Lo ha definitivamente stabilito la Corte Suprema di Cassazione penale con sentenza n. 33023/14 infliggendo all’imputato due mesi di reclusione ed € 500,00 di multa.
L’utilizzo della stanza a casa dell’ex marito comporta riconciliazione o comodato particolare?
L’utilizzo della stanza a casa dell’ex marito e contestualmente la mancata corresponsione da parte del marito dell’assegno di contributo al mantenimento fissato dal giudice in favore della moglie, non comportano automaticamente la riconciliazione avvenuta tra i coniugi; l’ex marito, infatti, secondo la Corte d’Appello di Catania che ha ritenuto non fondata la richiesta di riconoscimento di riconciliazione basata sui soli due fatti sopra richiamati. La riconciliazione coniugale, infatti, non presuppone la sola unione materiale, bensì anche l’unione spirituale tra i coniugi e, nel caso in parola, il marito ha dichiarato di aver concesso a titolo di comodato la stanza alla ex moglie per “spirito umanitario” fino a che questa non avesse trovato una sistemazione. Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento da sè soltanto, non può bastare a fondare la riconciliazione coniugale.
è il figlio in favore del quale è stabilito il mantenimento, a dover provare di aver fatto di tutto per trovare un lavoro
Con una pronuncia storica del 13 febbraio 2014 il Tribunale di Roma ha revocato il mantenimento che gravava in capo al padre a favore della figlia trentanovenne stabilendo che, entro una certa soglia d’età il figlio deve dare prova di aver fatto di tutto per trovare lavoro. Fino ad oggi, infatti, l’onere della prova gravava in capo al genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno e non è certo facile fornire la prova che il proprio figlio non trova lavoro per propria negligenza!
Non si condanna il genitore che non è puntuale con il mantenimento, ma paga le spese mediche e scolastiche
L’ha statuito oggi (8 maggio 2014) la Corte di Cassazione con sentenza n. 18951 accogliendo il ricorso del genitore che, svolgendo un lavoro precario era spesso in ritardo con la corresponsione dell’assegno di mantenimento, ma ha prodotto le ricevute di pagamento di tutte le spese mediche e scolastiche. La Corte ha ritenuto, infatti, che il padre avesse tardato il pagamento dell’assegno di mantenimento per difficoltà economiche, ma non aveva comunque fatto mai mancare la propria assistenza al figlio garantendo la copertura delle spese mediche e scolastiche. L’art. 570 comma 2 n. 2 cp prevede una tutela penale per la violazione del genitore rispetto all’obbligo del genitore di assicurare i mezzi di sostentamento ai figli minori in stato di bisogno.