Il decreto che è stato chiamato a emettere il Tribunale di Milano, riguarda la nomina di un curatore speciale in capo a una donna sottoposta ad Amministrazione di Sostegno che ha manifestato la volontà di separarsi.
L’Amministratore di Sostegno della signora ha richiesto al Tribunale di nominare un curatore speciale che si sostituisse all’interessata nel richiedere la separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale di Milano sez. IX (famiglia) con decreto del 19 febbraio 2014 pres. Servetti – rel. Buffone, ha stabilito che “ove un soggetto sia sottoposto ad un’amministrazione di sostegno, la competenza per la verifica dell’opportunità della nomina di un “curatore speciale” al fine di promuovere l’azione di separazione personale, spetta al giudice tutelare.
Il giudizio del giudice tutelare è, infatti, fondamentale, poichè l’amministrazione di sostegno di per sè non limita i diritti personalissimi del soggetto sottoposto alla figura di sostegno, non valendo la nomina dell’AdS come momento di “caduta” di tutti i diritti.
No alle discriminazioni tra figli
Filiazione: in vigore il Decreto Legislativo 28.12.2013 n. 154, pubblicato nelle G.U. in data 08.01.2013, che elimina le discriminazioni dei figli naturali.
Non esiste più la divisione in categorie separate tra figli naturali e legittimi. Il D.Lgs. ut supra prevede la ” modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”.
Questi i punti salienti del testo del provvedimento che stabilisce:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
• il prncipio per cui la filiazione fuori dal matraimaonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
• la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.
Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il D.Lgs prevede di:
• limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
• introdurre il diritto degli ascendenti a mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
• introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;
• portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
• modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.
Padre separato che ottiene con la forza un colloquio con le insegnanti del figlio: non è violenza privata.
L’ha stabilito la Cass. Pen. con sentenza n. 19264 del 3 maggio 2013: “Non commette violenza privata il padre separato che usa la forza per ottenere un colloquio con il figlio a scuola, visto che mancano i presupposti di pericolosità e gravità della condotta, la quale non lede l’integrità della vittima”. E’ stato, così, respinto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Novara contro la decisione del Tribunale che ha bocciato la richiesta di convalida dell’arresto nei confronti di un padre separato per il reato di violenza privata.
Rientro immediato nella residenza abituale per il minore trattenuto dal padre senza il consenso della madre
Il figlio minore che venga trattenuto in Italia dal padre, senza il consenso della madre che, invece, ne ha la custodia, deve immediatamente essere fatto rientrare nel Paese UE in cui il minore risiede abitualmente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 1527 del 23.1.2013, ritenendo legittima l’applicazione della Convenzione dell’Aia del 1980 tesa all’interesse della tutela del minore dal pregiudizio derivante dai trasferimenti illegittimi.