Provvedimenti provvisori per le coppie non sposate: anche il padre può gestire il bimbo piccolo
Arriva in data 2.2.2015 dalla nona sezione del Tribunale di Milano in persona del giudice Giuseppe Buffone il decreto di assunzione dei provvedimenti provvisori che dispone l’affido condiviso dei figli per la coppia non sposata che è giunta al termine delle propria unione.
Ritiene il giudice relatore che questi provvedimenti provvisori rientrino nella tutela cautelare sulla base di un’interpretazione delle norme ispirate a principi costituzionali e comunitari.
Coniuge prevaricatore? Addebito della separazione!
Tanto il giudice di prime cure, quanto la Corte d’Appello avevano identificato nel comportamento prevaricatore del marito, la causa della frattura coniugale ma egli, non pago, ricorreva in Cassazione per sentirsi confermare con sentenza n. 735/15 emessa in data 19/1/2015 dalla Suprema Corte di Cassazione l’addebito della separazione.
Ritenevano, infatti, i giudici dei due gradi di giudizio che il fatto di essere un buon padre per i figli della coppia, non aveva alcuna rilevanza nell’interruzione del rapporto affettivo tra i coniugi e rilevavano come il comportamento autoritario del marito si spingesse al punto che la moglie non riuscisse neppure a esprimere un’opinione senza subire offese o attacchi d’ira; La Corte di Cassazione, infine, confermando la decisione della Corte d’Appello riteneva inammissibili i motivi di ricorso proposti dal marito che sosteneva trattarsi di meri aspetti caratteriali e dichiarava il comportamento di costui “assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita famigliare, giacchè un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni e alle richieste dell’altro coniuge, può tradursi nella violazione dell’obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare l’indirizzo della vita famigliare e, in quanto fonte di angoscia e di dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 c.c.”.
Gli ermellini confermavano, pertanto, l’addebito della separazione al coniuge prevaricatore.
Se il figlio pratica sport agonistico, aumenta l’assegno a carico del genitore non collocatario
Il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 181/2014 ha stabilito che lo sport agonistico praticato dal figlio minorenne fonda la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non convivente col figlio medesimo, assumendo rilevanza anche le spese per le “trasferte”.
l’interesse per una diversa tipologia di vita sessuale comporta l’addebito della separazione
Sul telefonino del coniuge venivano rinvenute fotografie di un’altra donna ritratta in atteggiamenti sessuali con diversi soggetti; la moglie chiedeva, pertanto, l’addebito della separazione al marito che da tempo la trascurava completamente sessualmente e in giudizio il marito non negava la circostanza. Con ordinanza n. 22084 del 20 ottobre 2014 la Cassazione ha ritenuto che la separazione andasse addebitata al coniuge che ha iniziato a provare interesse per una diversa vita sessuale trascurando del tutto la moglie.
Affido esclusivo del minore al padre se con esso il rapporto affettivo è migliore rispetto a quello instaurato con la madre
Il caso: una minorenne veniva affidata ad entrambi i genitori in sede di separazione; successivamente la corte d’Appello di Firenze affidava la minore al padre in maniera esclusiva in virtù del fatto che con esso si era instaurato il miglior rapporto affettivo mentre, per contro, risultava problematico il rapporto con la madre e poneva a carico della madre un assegno di mantenimento in favore della figlia. Il padre ricorreva in Cassazione chiedendo di poter custodire il passaporto della minore in considerazione delle intenzioni della madre che lasciavano presupporre la volontà di sottrarre la figlia al marito portandola con sè all’estero.
La Corte di Cassazione respingeva il ricorso del padre in punto “custodia del passaporto”, ma con ordinanza n. 19181 ribadiva che non sussisteva contraddizione nella pronuncia d’appello in quanto l’espatrio con la madre può avvenire solo su accordo del padre in quanto titolare di affido esclusivo.
il giudice della separazione non può statuire anche sul risarcimento del danno per tradimento
Lo ha stabilito oggi, 8 settembre 2014, la Corte di Cassazione con sentenza n. 18870, ritenendo che la domanda di risarcimento per il danno da infedeltà non è cumulabile con la domanda di separazione.
E’ stato pertanto accolto il ricorso di un marito che era stato condannato dal giudice della separazione a un risarcimento di € 10.000,00 in favore della moglie per esserle stato infedele.
Pendenza sia della causa di nullità del matrimonio ecclesiastico sia del giudizio di divorzio: è possibile?
Il processo di nullità del matrimonio innanzi alla Rota Romana può essere contemporaneo al giudizio civile di divorzio e questo nonostante la ratifica, attuata con la L. n. 121/85, dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense in base alla quale era stata abrogata la riserva di giurisdizione del Tribunale ecclesiastico sulle cause concernenti la nullità del matrimonio concordatario. La riforma in parola, infatti, facendo venir meno la riserva di giurisdizione a favore della corte internazionale (Tribunale Ecclasiastico), consente il concorso della giurisdizione Ecclesiastica e di quella italiana civile in materia.
Tuttavia la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18627 del 4/9/2014 , nell’esaminare il caso sottoposto dal marito, ha rilevato che la questione andasse risolta non in base alla disciplina dettata dalla L. 218/95 in materia di diritto internazionale (che impone al giudice italiano la sospensione del processo in attesa della decisione straniera quando questa possa spiegare i suoi effetti nell’ordinamento italiano), bensì in base al principio secondo cui i rapporti tra giurisdizione italiana e giurisdizione ecclesiastica sono disciplinati dal principio di prevenzione in favore del Tribunale ordinario civile italiano e quindi, in applicazione dell’art. 797 n.6 cpc la pendenza di un procedimento civile italiano impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, mentre finchè non è delibata la sentenza ecclesiastica, il procedimento canonico non può produrre i suoi effetti e, pertanto, restando il processo canonico un fatto incapace di produrre effetti non è in grado di determinare una litispendenza nell’ordinamento italiano.
Facebook: va tolta dal proprio “diario” la foto del marito se pende la separazione
Il marito ottiene il provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc se la moglie non elimina dal proprio diario di facebook, in pendenza di separazione, le foto familiari che ritraggono i coniugi quando erano una coppia felice. La lesione al diritto alla riservatezza del coniuge, infatti, si fonda sul fatto che la pubblicazione non autorizzata delle immagini mostra i contenuti a un bacino non indifferenziato di utenti, per quanto le pubblicazioni siano previste sotto la categoria dei soli “amici”.
Questo è quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 31 luglio 2014 dal Tribunale di Napoli.