E’ la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7665/16 a stabilire che la notificazione effettuata con PEC, anche in violazione delle regole dettate dall’art. 3 – bis, co.4) – 5), della legge n. 53 del 1994, è valida se raggiunge il suo scopo.Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ossia l’indirizzo PEC indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla Pec.
Attraverso la pronuncia delle Sezioni Unite si consolida così l’insegnamento già condiviso e consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il principio, sancito in via generale dall’art. 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali , pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”
Avv. Danila Furnari
Studio legale Minolfi&Minolfi